Descrizione
La Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge regionale 11/10/2012, n. 20 promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali e disciplina le modalità di detenzione degli animali d'affezione.
Per animali d'affezione in particolare si intende ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano fatta eccezione degli animali in via d'estinzione per cui è espressamente vietata la detenzione.
La Regione ha istituito la banca dati regionale canina e la banca dati regionale per gli animali d'affezione diversi dai cani.
In particolare, ai sensi della Legge regionale 11/10/2012, n. 20, art. 26 è obbligatoria l'iscrizione nella banca dati regionale dei cani detenuti mentre è facoltativa l'iscrizione nella banca dati regionale per animali differenti (Legge regionale 11/10/2012, n. 20, art. 29).
Approfondimenti
Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla banca dati regionale:
- entro il 60° giorno di vita dell'animale, da parte del detentore del cane e/o della fattrice
- entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla banca dati regionale o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
Inoltre il detentore del cane già registrato ha l'obbligo di denunciare al Comune di residenza lo smarrimento, la sottrazione, la cessione, la morte del cane o la variazione della residenza con le tempistiche stabilite dalla Legge regionale 11/10/2012, n. 20, art. 26.
Ai sensi della Legge regionale 13/03/2015, n.5, il proprietario o il detentore ha l'obbligo di denunciare al comune di residenza:
- lo smarrimento accidentale del cane - entro 5 giorni;
- la sottrazione del cane, allegando copia di denuncia all'autorità giudiziaria
- la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario - entro 10 giorni;
- il decesso del cane, allegando il certificato di un veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale, sul quale dovrà essere segnalato il numero d'identificazione dell'animale - entro 30 giorni;
- la variazione della residenza - entro 30 giorni;
- la comunicazione al Sindaco, in caso d'impossibilità a detenere il cane per seri e comprovati motivi - entro 10 giorni.
Le operazioni relative all'inoculazione del microchip si possono effettuare, a pagamento:
- presso il Canile Aziendale (Aziendale A.A.S. n.4) - ASU FC
- via Lumignacco n. 333 - 337
- telefono 0432 601 228
- email vete.canile@asufc.sanita.fvg.it
- presso l'ambulatorio veterinario di un libero professionista abilitato
Tutte le denunce d'iscrizione devono essere recapitate - entro 10 giorni - all'ufficio protocollo del comune.